25 Maggio 2022 - Consigli, News
Congedo matrimoniale: come ottenere l’assegno
L’INPS comunica che è attiva la nuova modalità per l’invio delle domande per ottenere l’assegno di congedo matrimoniale. Chi risulterà in possesso dei requisiti potrà compilare e trasmettere la domanda seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto.
Cos’è l’assegno per il congedo matrimoniale?
L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, o unione civile da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.
Si tratta quindi di un aiuto economico messo a disposizione di specifiche categorie di lavoratori che celebrano le proprie nozze con rito civile o concordatario o unione civile. L’Assegno non viene erogato quindi a chi contrae il solo matrimonio religioso.
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Chi può richiederlo?
Possono beneficiarne entrambi i coniugi/parti di unione civile, se ne hanno diritto. L’agevolazione viene concessa una sola volta. Possono beneficiare anche i vedovi, i divorziati e coloro che sono sciolti da unioni civili.
A chi spetta? A operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative che:
- contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.
L’Assegno spetta anche ai richiedenti che non siano dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ).
A quanto ammonta?
L’importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi). INPS paga direttamente l’Assegno ai lavoratori disoccupati, ai richiamati alle armi, ai marittimi di bassa forza, ai lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.
L’Assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione ( NASpI ), perché sono sostitutive della retribuzione.

Come presentare domanda?
E’ possibile presentare la domanda per richiedere l’assegno per congedo matrimoniale attraverso l’apposito servizio online sul sito di INPS.
In alternativa sarà possibile presentarla attraverso:
- contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Gli aventi diritto alla prestazione, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti, dovranno presentare anche le dichiarazioni relative a:
- possesso cittadinanza italiana;
- non aver svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
- di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile, da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi;
- di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.
L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA.
I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile allegando la relativa documentazione.
Foto di copertina: da Canva