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Decreto bollette 2022: tutte le novità

Decreto bollette 2022: tutte le novità

Con la conversione in Legge del Decreto 17/2022 sono state introdotte numerose misure per ridurre il consumo di energia, semplificare l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, confermare l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre del 2022 per le bollette di luce e gas. L’obiettivo è quello di tamponare il caro energia e la situazione di difficoltà economica per famiglie e aziende a fronte crisi energetica innescata dal conflitto tra Russia e Ucraina.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si decide quindi di annullare, per le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

E nel settore del gas? E’ prevista una riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas pari al 5 per cento nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora queste stesse somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla
differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

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Agevolazioni per privati e imprese

Inoltre per il secondo trimestre del 2022 le agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica ( i cd. bonus sociale ed elettrico con sconti in bolletta) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute sono prorogate e rafforzate fino al 31 maggio e fino al raggiungimento del tetto complessivo di 400 milioni di euro.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (quelle che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento calcolati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) è riconosciuto con contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 e al 15% per quelle a forte consumo di gas naturale.

Transizione energetica ed efficientamento mezzi

La Legge che converte il Decreto 7/2022 introduce anche semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, che vengono considerati interventi “di manutenzione ordinaria” e non sono quindi subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Sarà quindi sufficiente la Dichiarazione inizio lavori asseverata per realizzare:

Sono previsti anche interventi in favore del settore dell’autotrasporto per promuovere la sostenibilità d’esercizio e
di compensare parzialmente gli oneri sostenuti, promuovendo al tempo stesso il processo di efficientamento energetico per il trasporto di merci su strada. Alle imprese che ricorrono a mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità, ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di
25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Foto da Canva

Consumo di energia e condizionatori

L’art. 19 contiene le disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. Come riportato anche da un recente articolo del Il Sole 24 Ore, negli uffici pubblici dal 1°maggio 2022 fino al 31 marzo 2023 la temperatura dei condizionatori non potrà essere inferiore ai 25° in estate e non potrà essere superior ai 19° in inverno (entrambi con 2 gradi di tolleranza).

Restano ovviamente esclusi da questa regolamentazione gli immobili quali ospedali, strutture ambulatoriali, case di cura e in generale strutture connesse alla sanità pubblica (elencate all’articolo 3, comma 4 del Dpr 16 aprile 2013).

Il testo del Decreto Legge è reperibile nella Gazzetta Ufficiale


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Foto di copertina da Canva